La separazione va addebitata a chi ha tradito per primo!

La separazione va addebitata a chi ha tradito per primo!
21 Marzo 2017: La separazione va addebitata a chi ha tradito per primo! 21 Marzo 2017

Per Cass. Civ., n. 3318/2017 la separazione va addebitata al marito la cui conclamata infedeltà abbia cagionato la crisi della coppia.  

È del tutto irrilevante, pertanto, la reazione della moglie che si sia concretizzata nella successiva frequentazione di un altro uomo.

I FATTI. Il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi, addebitandola al marito.

La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia che, sulla scorta dell’esame di due relazioni investigative e della deposizione di numerosi testimoni, aveva ravvisato nella relazione adulterina del marito la causa esclusiva della rottura del rapporto coniugale.

Il Giudice di secondo grado aveva, infatti, escluso qualsiasi incidenza causale della relazione, “in sé alquanto sfumata”, intrapresa dalla moglie con un altro uomo, in quanto successiva “alla scoperta della relazione del marito, al definitivo abbandono della casa coniugale da parte di lui ed al deposito del ricorso per cassazione”.

Il marito aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, come la Corte d’Appello da un lato non avesse attribuito alcuna valenza causale alla violazione degli obblighi coniugali da parte della moglie e dall’altro aveva omesso di tener conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la decisione di separarsi dev’essere diretta conseguenza dell’infedeltà altrui”.

LA SENTENZA. La Cassazione ha rigettato il ricorso del marito, replicando che la Corte d’Appello aveva correttamente affermato proprio i principi di diritto invocati dal ricorrente.

Questi possono essere sintetizzati nell’assunto per cui “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto”.

La Corte ha pertanto osservato che il Giudice di secondo grado, nell’addebitare la separazione al marito, aveva correttamente applicato il suddetto principio, essendo evidente il nesso causale tra l’infedeltà dell’uomo e la crisi coniugale.

Né quest’ultimo aveva in alcun modo provato la preesistenza di una grave crisi con la moglie.

Per la Cassazione, quindi, nulla poteva lamentare quel marito che, con la propria infedeltà, si era reso responsabile della rottura del rapporto coniugale e nessun ruolo poteva essere attribuito invece, sotto il profilo causale, all’infedeltà della moglie, verificatasi solo successivamente a tale rottura.

 

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